Art. 126.
(Regime di sorveglianza particolare).

      1. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati:

          a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti;

          b) che con violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati;

 

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          c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti o internati nei loro confronti.

      2. Ai casi di cui all'articolo 124 non è applicabile il regime di sorveglianza particolare.
      3. Il regime di sorveglianza particolare è disposto con provvedimento motivato della amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti del trattamento e osservazione.
      4. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita l'autorità giudiziaria che procede.
      5. In caso di necessità ed urgenza l'amministrazione penitenziaria può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine, la amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni; decorso il termine senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.
      6. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di pregressi comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti nello stato di libertà, indipendentemente dalla natura dell'imputazione. L'autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all'amministrazione penitenziaria che decide sulla adozione dei provvedimenti di sua competenza.
      7. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell'esercizio del suo potere di vigilanza.